Le persone che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera sono tenute a pagare i contributi sul proprio salario all’AVS, all’AI, alle IPG e all’AD. Anche il datore di lavoro è soggetto all’obbligo contributivo. Sono tenuti al versamento dei contributi anche i lavoratori indipendenti e le persone senza attività lucrativa domiciliate in Svizzera.
Salariati
Lavoratori indipendenti
I lavoratori indipendenti regolano i contributi direttamente con la cassa di compensazione. I contributi sono calcolati sulla base del reddito secondo la decisione di tassazione dell’imposta federale diretta. I collaboratori dell’AK71 verificano se viene esercitata o meno un’attività lucrativa indipendente ai sensi dell’AVS.
I lavoratori indipendenti non sono assicurati contro la disoccupazione né nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Inoltre non sono soggetti al regime obbligatorio della previdenza professionale, ma possono farsi assicurare facoltativamente (affiliazione volontaria).
Persone senza attività lucrativa
Tutte le persone senza attività lucrativa, domiciliate in Svizzera, devono versare i contributi all’AVS dal 1° gennaio successivo al compimento dei 20 anni. L’obbligo contributivo termina quando raggiungono l’età ordinaria di pensionamento.
Chi al momento non esercita un’attività lucrativa, ha più di 58 anni e come ultimo impiego era alle dipendenze in una delle imprese affiliate alla nostra cassa può rivolgersi per qualsiasi domanda al team dell’AK71.
Il calcolo dei contributi delle persone senza attività lucrativa si basa sul reddito sostitutivo e sulla sostanza.