I padri esercitanti un’attività lucrativa nonché le mogli delle madri, considerate come l’altro genitore ai sensi dell’articolo 255a capoverso 1 del Codice civile (CC), hanno diritto a due settimane di congedo (al massimo 14 indennità giornaliere) nel corso dei sei mesi successivi alla nascita del figlio. Per compensare la perdita di guadagno ricevono un’indennità pari all’80 per cento del reddito da lavoro medio soggetto all’AVS conseguito prima della nascita del figlio, fino a un importo massimo di 196 franchi al giorno.
Ha diritto all’indennità per l’altro genitore (precedente indennità di paternità) chi al momento della nascita del figlio:
Richiesta e competenza
Si può fare richiesta solo dopo che si sono consumati tutti i 14 giorni di vacanze oppure dopo che è scaduto il termine quadro di 6 mesi. La competenza spetta alla cassa di compensazione del datore di lavoro presso cui si è fruito dell’ultimo giorno di vacanze.