Indennità per perdita di guadagno (IPG)


Indennità per l’altro genitore (precedente indennità di paternità)

I padri esercitanti un’attività lucrativa nonché le mogli delle madri, considerate come l’altro genitore ai sensi dell’articolo 255a capoverso 1 del Codice civile (CC), hanno diritto a due settimane di congedo (al massimo 14 indennità giornaliere) nel corso dei sei mesi successivi alla nascita del figlio. Per compensare la perdita di guadagno ricevono un’indennità pari all’80 per cento del reddito da lavoro medio soggetto all’AVS conseguito prima della nascita del figlio, fino a un importo massimo di 196 franchi al giorno.

Ha diritto all’indennità per l’altro genitore (precedente indennità di paternità) chi al momento della nascita del figlio:

  • è salariato o
  • è indipendente o
  • collabora nell’azienda della moglie, della famiglia o della partner percependo un salario in contanti o
  • è disoccupato e riceve già un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione o
  • è disoccupato e incapace al lavoro in seguito a malattia, infortunio o invalidità e per questo motivo riceve un’indennità giornaliera di un’assicurazione sociale o di un’assicurazione privata, se questa indennità è calcolata sulla base di un precedente salario o
  • dispone di un contratto di lavoro ancora valido, pur avendo esaurito il diritto alla continuazione del versamento del salario o a indennità giornaliere o
  • non riceve l’indennità di disoccupazione, in quanto presta servizio, ma adempie il periodo di contribuzione necessario per beneficiare di un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Richiesta e competenza

Si può fare richiesta solo dopo che si sono consumati tutti i 14 giorni di vacanze oppure dopo che è scaduto il termine quadro di 6 mesi. La competenza spetta alla cassa di compensazione del datore di lavoro presso cui si è fruito dell’ultimo giorno di vacanze.