Assicurazione invalidità (AI)


Rendita d’invalidità

Tutte le persone che abitano o esercitano un’attività lucrativa in Svizzera sono per principio assicurate obbligatoriamente all’AI. I cittadini svizzeri ed i cittadini degli stati membri dell’UE o dell’AELS, che vivono al di fuori dell’UE o dell’AELS, possono, a certe condizioni, assicurarsi facoltativamente all’AI.

Ufficio AI competente

Per il versamento di un’eventuale rendita d’invalidità è responsabile un ufficio centrale di ogni cantone, al quale spettano tre importanti compiti: sostenere il reinserimento professionale, definire il grado d’invalidità e determinare l’ammontare dell’indennità. Per eventuali domande o per fare richiesta dell’AI rivolgersi direttamente all’Ufficio AI del proprio cantone.