Assegni familiari
I datori di lavoro finanziano gli assegni familiari con il versamento dei contributi alla cassa d’assegni familiari sui salari pagati soggetti a contribuzione AVS. L’aliquota contributiva varia da cantone a cantone.
I lavoratori indipendenti finanziano gli assegni familiari con il versamento dei contributi alla cassa d’assegni familiari sul reddito soggetto a contribuzione AVS. I contributi vengono riscossi solo sulla parte di reddito che nel rispettivo anno non supera il valore limite attuale per legge. L’aliquota contributiva varia da cantone a cantone.
La legge federale sugli assegni familiari non prevede l’obbligo contributivo per le persone senza attività lucrativa. I cantoni possono tuttavia, a determinate condizioni, introdurre l’obbligo contributivo. Alcuni cantoni l’hanno già introdotto.
Fondi cantonali
In alcuni cantoni i datori di lavoro (e in parte anche i salariati) devono pagare contributi supplementari a fondi cantonali. La cassa d’assegni familiari è solo competente per l’incasso di questi contributi. Le prestazioni sono versate dai cantoni.